News
Explora
Rubriche
Libreria
CCNL
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 164
Nullità della citazione

(1)

La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei nn. 1) e 2) dell'art. 163,...

Note:
(1)

Articolo sostituito dall'art. 9 della L. 14 luglio 1950, n. 581 e poi così nuovamente sostituito dall'art. 9 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a far tempo dal 30 aprile 1995.

(2)

La parola: «ultimo» è stata così sostituita dall'attuale: «secondo» dall'art. 2, comma 3, lett. b bis), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

A norma dell'art. 2, comma 3 quinquies, dello stesso provvedimento, come modificato dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

(3)

Le parole: «dell'articolo 183» sono state così sostituite dalle attuali: «dell'articolo 171 bis» dall'art. 3, comma 12, lett. c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?