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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 149 bis
Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall’ufficiale giudiziario

(1) (2)

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 8, lett. d), del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.

(2)

Le parole: «certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario» sono state aggiunte dall'art. 3, comma 11, lett. e), n. 2), del del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 11, lett. e), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Si riporta il testo precedente:

«Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.».

(4)

Le parole: «il duplicato informatico o» sono state inserite dall'art. 3, comma 1, lett. q), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(5)

Le parole: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni» sono state inserite dall'art. 16, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(6)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. q), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(7)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. q), n. 3), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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