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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 188
Attività istruttoria del giudice

(1)

Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 13, lett. i), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 188 (Attività del giudice)

Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova (202 ss.) e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente.».

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