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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 191
Nomina del consulente tecnico

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, quarto comma (1), o con altra successiva...

Note:
(1)

Le parole: «dell'articolo 183, settimo comma» sono state così sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 183, quarto comma» dall'art. 3, comma 13, lett. n), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(2)

Per la misura dei compensi si vedano ora il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e il D.M. 30 maggio 2002.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 46, comma 4, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

Il testo precedente così disponeva: «Nei casi di cui agli artt. 61 ss. il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'art. 187 ultimo comma o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire».

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