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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 115
Disponibilità delle prove

(1)

Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 45, comma 14, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

Il testo precedente così disponeva: «115. (Disponibilità delle prove). Salvi i casi previsti dalla legge il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero.

«Può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.».

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