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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 187
Provvedimenti del giudice istruttore

(1)

Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito (277) senza bisogno di...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 18 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2)

La parola: «ottavo» è stata così sostituita dalla attuale: «quarto» dall'art. 3, comma 13, lett. h), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(3)

Le originarie parole: «di cui all'articolo 184» sono state così sostituite dall'art. 2, comma 3, lett. c quinquies), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

A norma dell'art. 2, comma 3 quinquies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

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