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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 139
Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza (43, 44 c.c.) ...

Note:
(1)

Si veda, in materia di residenza, la L. 24 dicembre 1954, n. 1228.

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 11, lett. c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Si riporta il testo precedente:

«Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta , e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.».

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