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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 171
Ritardata costituzione delle parti

(1)

Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti (165, ...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 12, lett. h), n. 1) del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(3)

Comma così sostituito dall'art. 13 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.

(4)

Le parole: «neppure in tale udienza» sono state così sostituite dalle attuali: «entro il termine di cui all'articolo 166» dall'art. 3, comma 12, lett. h), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(5)

Le parole: «con ordinanza del giudice istruttore» sono state così sostituite dalle attuali: «dal giudice istruttore con il decreto di cui all'articolo 171 bis» dall'art. 3, comma 2, lett. g), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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