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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 142
Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica

Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al...

Note:
(1)

I precedenti primo e secondo comma sono stati così sostituiti dall'attuale primo comma dall'art. 174, comma 5, lett. a), del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004. L'art. 174 del D.L.vo n. 196/2003 è stato poi abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3, del D.L.vo 10 agosto 2018, n. 101.

Il testo precedente così disponeva: «Salvo quanto disposto nel terzo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto è notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato.

«Una terza copia è consegnata al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.».

(2)

Le originarie parole: «ai commi precedenti» sono state così sostituite dalle attuali: «al primo comma» dall'art. 174, comma 5, lett. b), del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004. L'art. 174 del D.L.vo n. 196/2003 è stato poi abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3, del D.L.vo 10 agosto 2018, n. 101.

(3)
(4)

Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari. L'aggiunta di questo comma è avvenuta per l'adeguamento alla sentenza n. 10 del 2 febbraio 1978, con la quale la Corte cost. aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 143 ultimo comma, nella parte in cui non prevedeva, per quanto attiene alla operatività della notifica nei confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei casi preveduti dall'art. 142, che la sua applicazione fosse subordinata alla accertata impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.

(5)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 69 del 3 marzo 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

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