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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 165
Costituzione dell'attore

(1)

L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, iscrivendo la causa a ruolo e...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2)

Le parole: «depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale» sono state così sostituite dalle attuali: «iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale» dall'art. 3, comma 2, lett. c), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(3)

Le parole: «di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale» sono state inserite dall'art. 3, comma 2, lett. c), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 12, lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Si riporta il testo precedente:

«L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis, deve costituirsi (171) in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge (82, 86, 317, 417, 442), depositando in cancelleria (38 att.) la nota d'iscrizione a ruolo (71 att.) e il proprio fascicolo (73, 74 att.) contenente l'originale della citazione (163), la procura (83, 125) e i documenti (2699 ss. c.c.) offerti in comunicazione (163 n. 5). Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio (47 c.c.) nel comune ove ha sede il tribunale (170, 319).».

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