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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 149
Notificazione a mezzo del servizio postale

(1)

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale (2).

...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 477 del 26 novembre 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto di questo articolo e dell'art. 4, comma terzo, della L. 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

(2)

Si veda l'art. 107, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, nonché la L. 20 novembre 1982, n. 890. Ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, a decorrere dal 1° luglio 1994, l'avvocato e il procuratore legale possono effettuare notificazioni, in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, con consegna diretta in taluni casi e più in generale, tramite la posta, a condizione che siano muniti di procura alle liti a norma dell'art. 83 c.p.c. e che siano autorizzati dal consiglio dell'ordine nel cui albo sono iscritti.

(3)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. e), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del medesimo provvedimento, come modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

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