News
Explora
Rubriche
Libreria
CCNL
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 163 bis
Termine per comparire

(1)

Tra il giorno della notificazione della citazione (148, ...

Note:
(1)
(2)

La parola: «novanta» è stata così sostituita dalla attuale: «centoventi» dall'art. 3, comma 12, lett. b), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(3)

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), della L. 28 dicembre 2005, n. 263, le originarie parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle attuali: «novanta giorni» e le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle attuali: «centocinquanta giorni».

Secondo quanto dispone l'art. 2, comma 4, del medesimo provvedimento, come modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

(4)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 3, comma 12, lett. b), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(5)

Le parole: «almeno cinque giorni liberi» sono state così sostituite dalle attuali: «almeno novanta giorni liberi» dall'art. 3, comma 2, lett. b), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(6)

Le parole: «decorrono dall'udienza» sono state così sostituite dalle attuali: «decorrono rispetto all'udienza» dall'art. 3, comma 2, lett. b), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(7)

Questo periodo è stato inserito dall'art. 3, comma 12, lett. b), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?