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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 185 bis
Proposta di conciliazione del giudice

(1)

Il giudice, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione (2), formula alle parti ove possibile,...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 77, comma 1, lett. a), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98.

(2)

Le parole: «alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione» sono state così sostituite dalle attuali: «fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione» dall'art. 3, comma 13, lett. g), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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