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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 138
Notificazione in mani proprie

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, (1) ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione...

Note:
(1)

Le originarie parole: «può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario» sono state così sostituite dalle attuali: «esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,» dall'art. 174, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004. L'art. 174 del D.L.vo n. 196/2003 è stato poi abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3, del D.L.vo 10 agosto 2018, n. 101.

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