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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 127 ter
Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza

(1)

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 10, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applica anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

A norma dell'art. 35, comma 3 del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, così come sostituito dall'art. 1, comma 380, lett.a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, tali disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data.

(2)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. i), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(3)

Questo periodo è stato inserito dall'art. 3, comma 1, lett. i), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(4)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. i), n. 3), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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