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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 137
Notificazioni

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti (150, 151), sono eseguite dall'ufficiale giudiziario (...

Note:
(1)

Le parole: «o l'avvocato» sono state inserite dall'art. 3, comma 11, lett. b), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(2)

Per le notificazioni a mezzo posta si veda la L. 20 novembre 1982, n. 890. Per le notificazioni a mezzo dei messi di conciliazione si veda D.L.vo 1 febbraio 1946, n. 122. Ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, a decorrere dal 1° luglio 1994, l'avvocato e il procuratore legale possono effettuare notificazioni, in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, con consegna diretta in taluni casi e più in generale, tramite la posta, a condizione che siano muniti di procura alle liti a norma dell'art. 83 c.p.c. e che siano autorizzati dal consiglio dell'ordine nel cui albo sono iscritti. L'art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, ha poi disposto che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguirle utilmente avvalendosi del servizio postale o delle altre forme di notificazione previste dalla legge.

(3)

Questo comma è stato inserito dall'art. 45, comma 18, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(4)

Questo comma è stato inserito dall'art. 174, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004. L'art. 174 del D.L.vo n. 196/2003 è stato poi abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3, del D.L.vo 10 agosto 2018, n. 101.

(5)

L'originaria parola: «terzo» è stata così sostituita dall'art. 45, comma 18, lett. b), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore .

(6)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 11, lett. b), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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