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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 121
Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti

(1)

Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate (125, ...

Note:
(1)

Le parole: «Chiarezza e sinteticità degli atti» sono state aggiunte dall'art. 3, comma 9, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(2)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 9, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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