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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 183 bis
Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione

(1)

All'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al...

Note:
(*)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 14, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162. A norma dell'art. 14, comma 2, dello stesso provvedimento, tale disposizione si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 261 del 10 novembre 2014).

(1)

Questo articolo, inserito dall'art. 14, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, sostituito dall'art. 3, comma 13, lett. c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023, è stato abrogato dall'art. 3, comma 2, lett. n), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 183 bis * (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione)

1. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702 ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.».

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