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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 181
Mancata comparizione delle parti

(1)

Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 15 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2)

Questo comma è stato dapprima sostituito dall'art. 16 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall'1 gennaio 1993, poi dall'art. 4, comma 1 bis, del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n. 534 e, successivamente, dall'art. 50 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133.

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