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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 152
Termini legali e termini giudiziari

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente (1).

...

Note:
(1)

Sono, tra gli altri, perentori i termini previsti per: la riassunzione della causa negli accertamenti incidentali (art. 34); l'eccezione di incompetenza la riassunzione della causa di garanzia dinanzi al giudice superiore (art. 32); la proposizione del regolamento di competenza (art. 47); la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente (art. 50); l'integrazione del contraddittorio nel litisconsorzio necessario (art. 102); la rinnovazione o l'integrazione della citazione (artt. 164, 350); la costituzione tempestiva del convenuto, domande riconvenzionali, eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio, istanza di chiamata in giudizio del terzo (artt. 167, 171, 183, 269, 271); il reclamo avverso le condanne a pena pecuniaria (art. 179); la precisazione delle difese (art. 183); le deduzioni istruttorie (art. 184); il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica (artt. 190, 190 bis , 275); la richiesta di revoca dell'ordinanza di decadenza dall'assunzione della prova (art. 208); l'integrazione dei provvedimenti istruttori (art. 289); la rinnovazione della citazione al contumace (art. 291); la richiesta di una nuova udienza dopo la sospensione (art. 297); la prosecuzione o la riassunzione del processo interrotto (art. 305) o cancellato dal ruolo (art. 307); l'impugnazione delle sentenze (artt. 325, 326, 343, 371); la riassunzione del processo rimesso al giudice di primo grado (artt. 353, 354); la riassunzione della causa di falso dinanzi al tribunale (artt. 313, 355; art. 65 att.); la riassunzione del processo di merito dopo la sentenza con la quale la Cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario (artt. 367, 368); la riassunzione della controversia sulla distribuzione delle somme ricavate (art. 512); la dichiarazione del terzo espropriato (artt. 547, 548, 549); la notifica dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (artt. 615, 617) e degli altri atti conseguenti (artt. 616, 618, 619); la riassunzione del processo esecutivo (artt. 627, 630); la riassunzione della causa nel procedimento di sfratto (art. 667); il reclamo avverso il provvedimento cautelare (artt. 669 terdecies, 739); la notifica del decreto per la comparizione nel procedimento di istruzione preventiva (art. 694); la notifica del decreto per la comparizione nel procedimento di separazione tra coniugi (art. 709); il reclamo avverso il provvedimento pronunciato nei procedimenti in camera di consiglio (art. 739); la notifica del provvedimento per la comparizione nel procedimento di rimozione dei sigilli (art. 764); la riassunzione del giudizio di contestazione dell'eredità con beneficio d'inventario (art. 779); il deposito del prezzo e la notifica del decreto nel procedimento di liberazione di immobili da ipoteche (artt. 792, 793).

Per la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si veda la L. 7 ottobre 1969, n. 742.

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