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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 103
Litisconsorzio facoltativo

(1)

Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono (...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

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