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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 147
Tempo delle notificazioni

(1) (2)

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Le...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del medesimo provvedimento, come modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Si riporta l'articolo precedente:

«147. (Tempo delle notificazioni). Le notificazioni non possono farsi dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20.».

(2)

Ai sensi dell'art. 16 septies, comma 1, inserito dall'art. 45 bis, comma 2, lett. b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, la disposizione del presente articolo si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 9 aprile 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 16 septies, comma 1, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

(3)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 11, lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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