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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 143
Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale...

Note:
(1)

Le parole da: «, e mediante» fino alla fine del periodo sono state soppresse dall'art. 174, comma 6, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004. L'art. 174 del D.L.vo n. 196/2003 è stato poi abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3, del D.L.vo 10 agosto 2018, n. 101.

(2)

Comma così sostituito dall'art. 10 della L. 6 febbraio 1981, n. 42 citata.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 69 del 3 marzo 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

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