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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 177
Effetti e revoca delle ordinanze

(1)

Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2)

Sono espressamente dichiarate non impugnabili dalla legge le ordinanze in materia di: decisione sulla ricusazione del giudice (art. 53); sostituzione del custode (art. 66); condanna a pene pecuniarie (art. 179); decisione sulla astensione e sulla ricusazione del consulente tecnico (art. 192); dichiarazione di decadenza dall'assunzione della prova (art. 208); di approvazione del conto (art. 263); chiamata in causa di un terzo per ordine del giudice (art. 270); rimessione della causa dal collegio al giudice unico (art. 281 septies); ordinanza per la prosecuzione del giudizio in caso di sentenza parziale (art. 279); rigetto del reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del processo (artt. 178, 308); cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti (artt. 181, 309); ordinanze di condanna in corso di causa (artt. 186 bis, 186 ter, 186 quater, 423); improcedibilità dell'appello (art. 348); provvedimenti in camera di consiglio sulla sospensione dell'esecuzione provvisoria (art. 351); sospensione del processo di merito in pendenza di ricorso per regolamento di giurisdizione (art. 367); sospensione dell'esecuzione della sentenza in pendenza di ricorso per cassazione (art. 373); pronuncia della corte di cassazione in camera di consiglio (art. 375); ordinanze per il pagamento di somme non contestate nel corso di controversie di lavoro (art. 423); limitazione dei mezzi di espropriazione (art. 483); nomina e revoca del custode di beni pignorati (art. 560); approvazione del rendiconto nell'amministrazione giudiziaria (art. 593); esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione al decreto ingiuntivo (art. 648) e sospensione di tale esecuzione (art. 649); dichiarazione di inammissibilità della domanda nel procedimento sommario (art. 702 ter); fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. nel procedimento sommario (art. 702 ter); rapporti patrimoniali tra coniugi (art. 736); decisione del reclamo avverso l'ordinanza che fissa il termine nelle successioni ereditarie (art. 749); decisione sul reclamo avverso l'ordinanza che decide sulla imposizione di cauzione nelle successioni ereditarie (art. 750); opposizione alla rimozione di sigilli (art. 764); decisione sul reclamo avverso l'ordinanza che decide sull'istanza di liquidazione nella procedura per beneficio di inventario (art. 779); dichiarazione di esecutività del progetto di divisione (art. 789); nomina dell'arbitro da parte del presidente del tribunale, sostituzione degli arbitri, determinazione del compenso, decisione sulla ricusazione (artt. 810, 811, 814, 815); decisione del reclamo avverso il decreto che nega esecutorietà al lodo (art. 825).

(3)

Numero così sostituito dall'art. 14 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.

(4)

Numero abrogato dall'art. 89, comma primo, della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.

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