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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 118
Ordine d'ispezione di persone e di cose

Il giudice può ordinare (13, 14 Cost.) alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni...

Note:
(1)

Si vedano, ora, artt. 200 (segreto professionale), 201 (segreto d'ufficio), 202 e 204 (segreto di Stato) del nuovo c.p.p. Il segreto di Stato è disciplinato dalla L. 24 ottobre 1977, n. 801.

(2)

Le parole: «la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e» sono state inserite dall'art. 3, comma 8, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(3)

Le originarie parole: «non superiore a euro 5» sono state così sostituite dall'art. 45, comma 15, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

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