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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 122
Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete

(1)

In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana (2).

Quando deve...

Note:
(1)

La Corte costituzionale con sentenza n. 62 del 24 febbraio 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con questo articolo, nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

(2)

Si vedano:

— per l'uso della lingua italiana, il R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 1796;

— per l'uso delle lingue francese e tedesco la L.C. 26 febbraio 1948, n. 4 e il D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103.

(3)

Per il compenso spettante agli ausiliari del magistrato nel processo civile, si vedano ora il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e il D.M. 30 maggio 2002.

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