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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 193
Giuramento del consulente

(1)

All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento (...

Note:
(1)

A norma dell'art. 221, comma 8, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi del presente articolo, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

(2)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 14, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applica anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

A norma dell'art. 35, comma 3 del del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, così come sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, tali disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data.

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