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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 119
Imposizione di cauzione

Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione (1), deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire (...

Note:
(1)

La cauzione può essere imposta: per l'eccezione di compensazione (art. 35); per la sospensione, in appello, della esecuzione provvisoria della sentenza (art. 283); per l'esecuzione forzata immediata (art. 482); per la vendita a mezzo di commissionario (art. 532) o con incanto (art. 580); per le offerte di acquisto nella vendita senza incanto (art. 571); per le offerte dopo l'incanto (art. 584); sospensione dell'esecuzione per opposizione (art. 624); esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (artt. 642, 648); convalida di sfratto per morosità (artt. 663, 665, 668); provvedimenti cautelari (artt. 669 novies e 669 undecies); sequestro (artt. 676, 684); immissione nel possesso dei beni dell'assente (art. 725; art. 50 c.c.); erede, legatario, esecutore testamentario (art. 750; artt. 639, 647 c.c.); tutore (art. 381 c.c.); ispezione della società (art. 2409); amministratori e sindaci di società (art. 2535).

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