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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 189
Rimessione al collegio

(1)

Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'...

Note:
(*)

Articolo così sostituito dall'art. 19 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

(*)

Comma così sostituito dall'art. 23 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.

(*)

Comma così sostituito dall'art. 23 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.

(*)

L'art. 1 ter, primo comma, della L. 24 marzo 2001, n. 89, dispone, tra l'altro: "Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'art. 281 sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale".

(1)

Questo articolo è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 3, comma 13, lett. l), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 189 * (Rimessione al collegio)

Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'art. 187, secondo e terzo comma ** *** ****.

La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo comma.».

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