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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 155
Computo dei termini

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali.

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune (1187,...

Note:
(1)

Si considerano giorni festivi: tutte le domeniche, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, il lunedì dopo Pasqua, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8, il 25 e il 26 dicembre a norma della L. 27 maggio 1949, n. 260, modificata dalle leggi 31 marzo 1954, n. 90, 5 marzo 1977, n. 54, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e della L. 20 novembre 2000, n. 336.

(2)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del medesimo provvedimento, come modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Si veda ora l'art. 58, comma 3, della L. 18 giugno 2009, n. 69, che così dispone: «3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006.».

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