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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 185
Tentativo di conciliazione

(1)

Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2)

Questo comma è stato inserito dall'art. 2, comma 3, lett. c quater), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

A norma dell'art. 2, comma 3 quinquies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

(3)

Le parole: «, nel rispetto del calendario del processo» sono state inserite dall'art. 3, comma 13, lett. f), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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